TIROCINI FORMATIVI

Con tirocinio formativo (Legge regionale n. 1 del 4/3/2019 a modifica della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”) si intende un’esperienza temporanea di formazione e di orientamento al lavoro.

COS’È IL TIROCINIO?
Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

È una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il Soggetto Ospitante (l’azienda) e il Tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio è un periodo di formazione e orientamento al lavoro che ha lo scopo di aiutare le persone a definire il proprio progetto professionale.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO
A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;
B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;
C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;
D) tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

I SOGGETTI DEL TIROCINIO
Per realizzare un tirocinio, devono essere presenti:
• tirocinante
• soggetto ospitante, cioè il datore di lavoro presso il quale si svolge il tirocinio
• soggetto promotore, garante della regolarità e della qualità del percorso
• soggetto certificatore, che effettuerà il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) al termine del percorso

COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE UN TIROCINIO?
Per tutte le tipologie di tirocinio previste, gli atti costitutivi sono convenzione, progetto formativo e comunicazione obbligatoria. In assenza di uno degli atti costitutivi, il tirocinio è considerato nullo.
Per attivare un tirocinio è necessario che il datore di lavoro disposto a ospitare il tirocinante stipuli con un soggetto promotore un’apposita convenzione e che insieme redigano per il tirocinante un progetto formativo individuale, in cui si stabiliscono gli obiettivi di apprendimento, con riferimento agli standard di capacità e conoscenze del sistema regionale delle qualifiche.
Per attivare il tirocinio e definire le competenze da perseguire e condividere il Progetto di tirocinio puoi richiederci i seguenti documenti scrivendo a formazione@pianetasicurezza.it

QUANTI TIROCINANTI PUÒ OSPITARE UN’AZIENDA?
Il numero di tirocinanti ospitabili in azienda è in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato (Apprendisti esclusi).

Il soggetto ospitante che ha da 0 a 5 dipendenti potrà attivare 1 tirocinio

Il soggetto ospitante che ha da 6 a 19 dipendenti potrà attivare 2 tirocini (in contemporanea)

Il soggetto ospitante che ha più di 20 dipendenti potrà attivare tirocini fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

RIMBORSO SPESE PER IL TIROCINANTE
La persona che svolge un tirocinio percepirà un compenso minimo mensile di 450 euro.

LA CERTIFICAZIONE
Al termine di un percorso di tirocinio, per verificare che gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti dal tirocinante, l’organismo certificatore si avvarrà di tutta la documentazione a sostegno dell’esperienza effettuata e valuterà insieme al tirocinante e all’azienda ospitante, se le conoscenze e le capacità siano state effettivamente acquisite. In caso di esito positivo, verrà rilasciato al tirocinante un attestato regionale denominato “Scheda Capacità e Conoscenze”

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Sara Foschi
Tel. 0547-1825179
Email: formazione@pianetasicurezza.it